Cassazione civile, sez. II
9 gennaio 2026, n.:492

Massima

Quando la volontà di vincolare il bene privato all'uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell'esercizio dell'uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune a una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per dicatio ad patriam, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall'effettivo esercizio dell'uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un'iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all'esercizio dell'uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l'usucapione. In tale seconda ipotesi, pertanto, si parla di dicatio ad patriam in senso improprio, in quanto manca l'atto giuridico iniziale della messa a disposizione dell'interesse pubblico della collettività volontaria e continuativa di un fondo privato avente in astratto caratteristiche analoghe ad un bene demaniale, che caratterizza la dicatio ad patriam in senso proprio. La volontà inequivocamente manifestata dal proprietario del fondo con la sua condotta attiva, od omissiva, permette di ritenere immediatamente e autonomamente acquisito il diritto di uso pubblico, prescindendo dal requisito del possesso ultraventennale, occorrente per l'usucapione